STUDIO ANSALDI S.R.L.
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CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 3 marzo 2020
OGGETTO: Limite alle detrazioni IRPEF del 19% nel 2020 per reddito superiore a 120.000 euro.
Spettabile Azienda,
come certamente saprà – come da noi già comunicato – la L. 60/2019 prevede che, dal 2020, la detrazione Irpef nella misura del 19% degli oneri indicati all’art. 15 (spese mediche, veterinarie, funebri, spese di istruzione, premi di assicurazione, erogazioni liberali, spese per attività sportive, assistenza alla persona, abbonamento ai trasporti), spetta a condizione che l’onere e la spesa siano sostenuti mediante strumenti di pagamento tracciabili: carte di credito, bancomat, prepagate, assegni, bonifici, vaglia postali.
Ciò che forse non è noto a tutti è che lo stesso provvedimento legislativo ha introdotto una limitazione a questa detrazione Irpef, qualora l’importo del reddito complessivo eccede i 120.000 euro, limitandola al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 120.000, mentre per i redditi eccedenti i 240.000 euro, la detrazione sarà pari a zero.
Un esempio può chiarire meglio il nuovo calcolo:
ESEMPIO |
Il contribuente Mario Rossi ha conseguito un reddito complessivo di 150.000 euro e spese per oneri detraibili al 19% di 3.500 euro. Per questo esempio il calcolo da fare è il seguente: [(240.000 – 150.000) : 120.000] x 100 = 75% quota di detrazione. Oneri detraibili per 3.500 euro x 19%, ridotti al 75%. La detrazione Irpef scende quindi al 14,25%. Anzichè beneficiare di una detrazione di euro 665 (intera quota del 19%), la detrazione arrotondata scende a 499 euro (il 75%). N.B. il reddito complessivo va scorporato della rendita catastale rivalutata dell’immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Tuttavia, sono previste delle eccezioni, dove la detrazione Irpef del 19% è fruibile per intero, a prescindere dal reddito, e riguardano le seguenti spese: § interessi passivi e oneri accessori su prestiti o mutui agrari; § interessi passivi e oneri accessori sui mutui ipotecari contratti per acquistare o costruire immobili da adibire ad abitazione principale; § spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (sono indicate sempre all’articolo 15 del Tuir: lettera c, comma 1). |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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